Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Irregolarità contributiva

A seguito delle risultanze di una gara d’appalto per servizi di progettazione sono stati avviati d’ufficio i controlli amministrativi a comprova di quanto dichiarato in sede di gara. Un concorrente mandatario di un Raggruppamento ha dichiarato, in data 5.11.2011 e con riferimento all’art. 38, commi 1e 2 del D.to Leg.vo n. 163/2006, che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana. Ben due certificati dell’Inarcassa attestano l’irregolarità della posizione contributiva del Professionista alla data del 5.11.2011 in quanto “non in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’Associazione”. Il Professionista peraltro comunicava all’Inarcassa che involontariamente nel 2009 non aveva consegnato la dichiarazione e regolarizzava la propria posizione ottenendo la regolarità contributiva solo in data 28.2.2012. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 1/2010 afferma che, in presenza di una certificazione dalla quale emerga una irregolarità contributiva grave, le stazioni appaltanti sono tenute a prenderne atto senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009 n. 7255; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009, n.1458). Si chiede se tale mancata conferma della dichiarazione comporti l’esclusione del concorrente dalla gara e la segnalazione del fatto all’Autorità.

Alla luce di quanto previsto dal c. 5 art. 30 del D.lgs 50/2016 si chiede conferma se l'Intervento Sostitutivo deve essere attivato - in presenza di DURC irregolare relativamente alle sole ditte appaltatrici con personale dipendente, oppure anche per le Ditte/Società di persone senza personale dipendente. In caso affermativo (Intervento Sostitutivo da attivare anche per le Ditte/Società di persone senza personale dipendente) poichè il “portale del Durc” non fornisce il nominativo dei soci, né il codice fiscale, elementi necessari per le eventuali verifiche chiediamo il vs. parere su come procedere. Visto che il c. 5 art. 30 del D.lgs 50/2016 è riferito soltanto al Durc chiediamo il vs parere su come riferirlo a Ditte iscritte ad altre Casse Previdenziali.

In merito alla verifica di cui al comma 4 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 l'Agenzia delle Entrate ci ha inviato l'elenco delle violazioni DEFINITIVAMENTE ACCERTATE dell'operatore economico. Il codice dice che: "4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."(OVVERO € 5.000,00). Questo vuol dire che basta che una sola delle violazioni DEFINITIVAMENTE ACCERTATE sia superiore ad € 5.000,00 per far sì che io possa escludere l'operatore economico oppure la sommatoria delle violazioni DEFINITIVAMENTE ACCERTATE dovrà essere superiore ad € 5.000,00?